1. Il personale del Museo è messo a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, secondo l'organico stabilito nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Altre unità di personale dei Ministeri, nel limite di cinque unità, possono essere richieste dal Museo all'amministrazione di appartenenza, per il periodo di un anno, rinnovabile, sulla base di una delibera del comitato direttivo, per comprovate e motivate esigenze organizzative e gestionali del Museo stesso. Tale personale è collocato nella posizione di comando presso il Museo per la durata dell'incarico.
3. In caso di scioglimento degli enti o delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), il relativo personale, assunto nella pubblica amministrazione ai sensi del medesimo articolo 5, comma 2, è assegnato in via preferenziale al Museo, fino a copertura dell'organico previsto dalla tabella A allegata alla presente legge e dei posti richiesti in posizione di comando ai sensi del comma 2 del presente articolo.